(Pubblicato nel  Bollettino  ufficiale  della  regione  Trentino-Alto
                 Adige n. 28/I-II del 9 luglio 2013) 
 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
  Visto l'art. 53 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  31
agosto 1972, n. 670, recante  "Approvazione  del  testo  unico  delle
leggi  costituzionali  concernenti  lo  Statuto   speciale   per   il
Trentino-Alto  Adige",  ai  sensi  del  quale  il  Presidente   della
Provincia emana con proprio decreto i  regolamenti  deliberati  dalla
Giunta; 
  Visto l'art. 54, comma  1,  punto  1),  del  medesimo  decreto  del
Presidente della Repubblica, secondo  il  quale  spetta  alla  Giunta
provinciale deliberare i regolamenti  per  l'esecuzione  delle  leggi
approvate dal Consiglio provinciale; 
  Visto l'art. 9, comma 4-bis, della legge provinciale 3 aprile 1997,
n. 7, ai sensi del quale  la  Provincia  disciplina  con  regolamento
l'istituto della mobilita' volontaria interna del personale  da  essa
dipendente; 
  Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1274 di data  20
giugno 2013 con la  quale  la  Giunta  provinciale  ha  approvato  il
Regolamento concernente la mobilita' volontaria interna del personale
dell'Azienda  provinciale  per  i  servizi  sanitari,  in  attuazione
dell'art. 9, comma 4-bis, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7
(legge sul personale della Provincia)", 
 
                                Emana 
 
il seguente regolamento: 
                               Art. 1 
 
                Ambito di applicazione e definizioni 
 
  1. In attuazione dell'art. 9, comma 4-bis, della legge  provinciale
3 aprile 1997, n. 7 (legge sul  personale  della  Provincia),  questo
regolamento disciplina l'istituto della mobilita' volontaria  interna
del personale  dipendente  dell'Azienda  provinciale  per  i  servizi
sanitari (APSS) con rapporto di lavoro  a  tempo  indeterminato,  con
esclusione del personale con qualifica di dirigente e  di  direttore,
che rimane regolato dalle rispettive discipline di settore. 
  2. Con la mobilita' volontaria interna si realizza il trasferimento
del dipendente, previa domanda dello stesso, in una  sede  o  in  una
struttura dell'APSS diversa da quella  dell'originaria  assegnazione.
Il trasferimento presso altra sede o struttura e' disposto con orario
di lavoro a tempo pieno. 
  3. Il trasferimento e'  disposto  nel  rispetto  del  ruolo,  della
categoria, del profilo  professionale  e  della  professionalita'  di
appartenenza. Per i profili professionali per i quali e' previsto  il
solo  requisito  della  scuola  dell'obbligo,  il  trasferimento   e'
disposto anche su posto di diversa professionalita'. 
  4. Ai fini di questo regolamento: 
    a) per strutture  si  intendono  le  articolazioni  organizzative
fondamentali dell'APSS previste dalla  legge  provinciale  23  luglio
2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute) e i  Nuclei
di  tecnostruttura  previsti  dal   regolamento   di   organizzazione
dell'APSS; 
    b) per sedi si  intendono  gli  ambiti  territoriali  di  Trento,
Rovereto, Cles, Rotaliana/Cembra, Cavalese, Borgo Valsugana,  Pergine
Valsugana,  Arco  e  Tione;  i  predetti  ambiti  sono  definiti  con
deliberazione del direttore generale dell'APSS.