(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 28/I-II del 9 luglio 2013) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige", ai sensi del quale il Presidente della Provincia emana con proprio decreto i regolamenti deliberati dalla Giunta; Visto l'art. 54, comma 1, punto 1), del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale spetta alla Giunta provinciale deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale; Visto l'art. 9, comma 4-bis, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, ai sensi del quale la Provincia disciplina con regolamento l'istituto della mobilita' volontaria interna del personale da essa dipendente; Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1274 di data 20 giugno 2013 con la quale la Giunta provinciale ha approvato il Regolamento concernente la mobilita' volontaria interna del personale dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, in attuazione dell'art. 9, comma 4-bis, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia)", Emana il seguente regolamento: Art. 1 Ambito di applicazione e definizioni 1. In attuazione dell'art. 9, comma 4-bis, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia), questo regolamento disciplina l'istituto della mobilita' volontaria interna del personale dipendente dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari (APSS) con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione del personale con qualifica di dirigente e di direttore, che rimane regolato dalle rispettive discipline di settore. 2. Con la mobilita' volontaria interna si realizza il trasferimento del dipendente, previa domanda dello stesso, in una sede o in una struttura dell'APSS diversa da quella dell'originaria assegnazione. Il trasferimento presso altra sede o struttura e' disposto con orario di lavoro a tempo pieno. 3. Il trasferimento e' disposto nel rispetto del ruolo, della categoria, del profilo professionale e della professionalita' di appartenenza. Per i profili professionali per i quali e' previsto il solo requisito della scuola dell'obbligo, il trasferimento e' disposto anche su posto di diversa professionalita'. 4. Ai fini di questo regolamento: a) per strutture si intendono le articolazioni organizzative fondamentali dell'APSS previste dalla legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute) e i Nuclei di tecnostruttura previsti dal regolamento di organizzazione dell'APSS; b) per sedi si intendono gli ambiti territoriali di Trento, Rovereto, Cles, Rotaliana/Cembra, Cavalese, Borgo Valsugana, Pergine Valsugana, Arco e Tione; i predetti ambiti sono definiti con deliberazione del direttore generale dell'APSS.